Secondo la normativa italiana, le imbarcazioni da diporto sono soggette a visite di sicurezza (il cosiddetto “RINA”) nei seguenti casi:
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- In caso di prima immatricolazione per unità non marcate CE: visita per Rilascio Certificato di Sicurezza
- Dopo 8 anni (per unità di categoria A e B) o 10 anni (cat. C e D) dal rilascio della dichiarazione di conformità per imbarcazioni marcate CE: prima visita per Rinnovo Certificato di Sicurezza
- Ogni 5 anni per tutte le unità dopo il primo rinnovo: visite successive per Rinnovo Certificato di Sicurezza
- Su richiesta dell’autorità marittima competente, in caso di avarie, sinistri, o modifiche delle caratteristiche principali dell’unità (ad esempio, cambio motore): visita per Convalida Certificato di Sicurezza
- In caso di inizio attività di noleggio: visita di Rilascio Certificato di Idoneità al Noleggio
- Ogni tre anni dopo il rilascio: visita di Rinnovo Certificato di Idoneità al Noleggio
Generalmente tutte le visite vengono eseguite con unità a secco. In alcuni casi è richiesta la visita anche in acqua, con prova in mare. La visita deve essere comunicata all’autorità marittima competente per territorio, che può inviare un suo rappresentante a controllare lo svolgimento delle ispezioni.
L’ispettore compila una check list ed esprime il proprio parere, favorevole o contrario, sull’esito della visita. Successivamente verrà rilasciato un’Attestato di Idoneità, e contestualmente rinnovato, rilasciato o convalidato il relativo certificato.