Secondo la normativa italiana, le imbarcazioni da diporto sono soggette a visite di sicurezza (il cosiddetto “RINA”) nei seguenti casi:

    1. In caso di prima immatricolazione per unità non marcate CE: visita per Rilascio Certificato di Sicurezza
    2. Dopo 8 anni (per unità di categoria A e B) o 10 anni (cat. C e D) dal rilascio della dichiarazione di conformità per imbarcazioni marcate CE: prima visita per Rinnovo Certificato di Sicurezza
    3. Ogni 5 anni per tutte le unità dopo il primo rinnovo: visite successive per Rinnovo Certificato di Sicurezza
    4. Su richiesta dell’autorità marittima competente, in caso di avarie, sinistri, o modifiche delle caratteristiche principali dell’unità (ad esempio, cambio motore): visita per Convalida Certificato di Sicurezza
    5. In caso di inizio attività di noleggio: visita di Rilascio Certificato di Idoneità al Noleggio
    6. Ogni tre anni dopo il rilascio: visita di Rinnovo Certificato di Idoneità al Noleggio

Generalmente tutte le visite vengono eseguite con unità a secco. In alcuni casi è richiesta la visita anche in acqua, con prova in mare. La visita deve essere comunicata all’autorità marittima competente per territorio, che può inviare un suo rappresentante a controllare lo svolgimento delle ispezioni.

L’ispettore compila una check list ed esprime il proprio parere, favorevole o contrario, sull’esito della visita. Successivamente verrà rilasciato un’Attestato di Idoneità, e contestualmente rinnovato, rilasciato o convalidato il relativo certificato.

La visita per il rinnvo del certifcato di sicurezza non è solo un obbligo: è l’opportunità per un armatore che ama la sua barca di tenerla sempre efficiente, sicura e controllata. Infatti la visita è una vera e propria perizia, che farà risaltare possibili malfunzionamenti, difetti o manutenzioni necessarie. In veste di perito vi segnalerò quello che è necessario fare, quello che posso raccomandare ed eventuali consigli per migliorare l’imbarcazione.

Le mie tariffe includono tutte questo servizio di consulenza. Se siete in cerca di una via rapida che vi permetta semplcemente di rinnovare il certificato e non vi interessa sapere in che stato è la vostra barca, non chiamatemi: il mio servizio non fa per voi.

Attenzione

Se siete in possesso di un Certificato di Sicurezza rinnovato con modalità provvisoria, cioè con un timbro rosso dell'organismo notificato, dovrete richiedere un nuovo certificato di sicurezza all'autorità marittima che lo ha rilasciato.

Le visite di rinnovo devono normalmente essere eseguite entro la scadenza del certificato. E’ possibile sottoporre un’imbarcazione alla visita dopo la scadenza, ma nel frattempo non si può navigare e, se la visita viene eseguita oltre sei mesi dopo la scadenza, sarà necessaria anche la prova in mare, il vecchio certificato non sarà più valido e bisognerà richiedere un nuovo Certificato di Sicurezza all’autorità marittima.

Le tariffe per le varie operazioni sono disponibili su richiesta.

Massimiliano Panessa

Nelle pagine seguenti troverete alcune informazioni utili per ogni vostra necessità. Alla pagina contatti potrete inoltrarci le vostre richieste. Le consultazioni telefoniche sono gratuite.